Su iniziativa dell’Assostampa si è costituito il Gruppo Uffici Stampa, organismo specializzato che si occupa delle problematiche di un settore strategico dell’informazione che vede impegnati, nella regione Abruzzo, decine di colleghi nelle strutture della pubblica amministrazione e molti altri nel settore privato. Fra gli obiettivi ritenuti prioritari vi è quello di promuovere l’applicazione della legge 150/2000 sulla comunicazione e informazione nel settore pubblico. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’affermazione dell’autonomia professionale dei giornalisti della pubblica amministrazione, indispensabile per garantire ai cittadini una informazione trasparente, pluralista, istituzionale e non propagandista. Un dovere per gli enti pubblici, un diritto dei cittadini.

  

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TARIFFARIO UFFICI STAMPA 2007


COMPENSI MINIMI
PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIORNALISTICHE

NEGLI UFFICI STAMPA

 


 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella seduta del Dicembre 2006

visti gli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n.69;

visto l’art.20 ter lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n. 212;

visti gli artt. 2230, 2231 e 2233 del codice civile.

D E L I B E R A

 

E’ approvata la seguente tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d’autore.  

 

TITOLO V

PRESTAZIONI PER UFFICI STAMPA

 A) Prestazioni fisse continuative da addetto stampa, portavoce e collaboratore professionale di uffici stampa pubblici e privati senza vincolo di orario e di presenza

 

1)

Su base annuale

35.571,00

2)

Su base semestrale

17.766,00

 


Per prestazioni saltuarie i compensi sono rapportati ad ogni singola prestazione secondo le tariffe sottoesposte



 B) Organizzazione di una conferenza stampa

 

1)

Per una manifestazione a carattere regionale

4.993,00

2)

Per una manifestazione a carattere nazionale

7.284,00

 


 C)  Responsabilità di ufficio stampa per manifestazione di breve durata con adeguato lavoro preparatorio redazionale, contatti con la stampa, redazione comunicati, organizzazione conferenza stampa e incontri di lavoro

 

1)

Manifestazione della durata sino a 5 giorni

8.665,00

2)

Manifestazione della durata sino a 10 giorni

11.456,00

 

 D)   Attività giornalistica di collaborazione pro-tempore

 

 

Al giorno

427,00

  

 

 E) Stesura di testi per conto di un ufficio stampa

 

1)

Fino a due cartelle (25 righe a 60 battute l’una)

153,00

2)

Oltre le due cartelle e fino a cinque

247,00

 

 

 

TITOLO VIII

NORME PER L’APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

 

A)  Il presente tariffario indica cifre minime, al lordo delle ritenute fiscali di legge, al di sotto delle quali l’Ordine dei Giornalisti ritiene che non sia possibile andare, stabilendo in tal caso la incongruità del compenso. Tuttavia la determinazione dell’effettivo ammontare dei corrispettivi deve tenere conto della qualità del committente, dei compiti in concreto demandati al giornalista, dell’impegno necessario del tempo richiesto.

 

B) Le spese sostenute dal collaboratore e direttamente inerenti le prestazioni sono rimborsate e piè di lista, su presentazione di idonea documentazione, salvo patto contrario scritto.

 

C) I compensi di cui sopra sono dovuti anche in caso di mancata pubblicazione del materiale giornalistico commissionato oppure inviato nel quadro della collaborazione concordata, a meno che il materiale stesso non venga tempestivamente restituito all’autore con espressa motivazione entro tre giorni per quotidiani, agenzie di stampa, settimanali e bisettimanali, ed entro dieci giorni per i mensili.

 

D) Ai fini del presente tariffario si adottano le seguenti definizioni:

a) Notizia: è una concisa informazione fornita dal giornalista su fatti o situazioni

b) Articolo: è un testo in chiave di resoconto o di analisi su fatti o temi diversi fino a due cartelle da 25 righe di 60 battute l’una (esempio: politici, economici, sociali, morali, religiosi, culturali, sportivi, etc.)

c) Servizio: è un elaborato oltre le due cartelle più complesso e articolato che presuppone un approfondito lavoro di indagine o di ricerca.

 

E) L’applicazione delle presenti tariffe e la liquidazione del compenso sono soggette alla vigilanza e alla disciplina del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine al quale il giornalista è iscritto.

 

 F) In caso di contestazione giudiziale o extra-giudiziale, il giornalista può rivolgersi al competente Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine per ottenere il parere sulla congruità del compenso, ai sensi degli artt. 633 e 636 cpc.
 

G) In armonia con le norme concordate in sede di CCNL giornalistico, modifiche ed integrazioni sostanziali ad ogni articolo o servizio firmato devono essere apportate con il consenso dell’autore, sempre che sia reperibile. L’articolo non dovrà comparire firmato nel caso in cui le modifiche siano apportate senza l’assenso del giornalista. Gli articolisti non possono cedere prima di 10 giorni articoli se inviati ai quotidiani o di 30 giorni se inviati ai periodici senza previo consenso del direttore..

 

 H) L’articolista può pubblicare in volume gli articoli inviati, siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell’ultimo della serie, anche se non pubblicati dal giornale al quale erano destinati. Per gli addetti ai periodici, il termine indicato nel comma che precede è di un anno, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

 

I) L’utilizzazione della prestazione giornalistica regolata dal tariffario è limitata ai media per i quali la collaborazione è stata richiesta. Le eventuali ulteriori utilizzazioni, anche parziali, nell’ambito delle attività dello stesso editore o presso altri editori, debbono essere autorizzate dall’autore, concordando il relativo compenso, che per ogni successiva utilizzazione non potrà comunque essere inferiore al 30% del corrispettivo iniziale.

 

L)  Il compenso di un elaborato oltre le cinque cartelle è maggiorato del 20%.

M) Si riconosce al collaboratore inviato fuori sede per un servizio l’indennità (il 30% del compenso tabellare) che il contratto nazionale di lavoro (art.7) accorda ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare la propria opera in funzione di inviati.  

 

 

TITOLO IX

 

I compensi erogati sono al netto delle contribuzioni previdenziali e, pertanto, non ricomprendono il contributo del 12%, ai sensi del D. Lgs n.103/96, da versare alla “Gestione separata lavoro autonomo INPGI”. Detto contributo è così ripartito:

 - 10% del reddito imponibile a totale carico dell’iscritto;

- 2% a titolo di contributo integrativo, a carico di coloro (aziende, etc.) che si avvalgono dell’attività professionale, calcolato sul reddito lordo e addebitato dall’iscritto all’azienda, con indicazione nella relativa fattura, all’atto di ogni pagamento.

Il versamento alla gestione separata Inpgi dell’intero contributo dovuto (12%) è a carico del giornalista.