La F.N.S.I.
e le Associazioni di Stampa Regionali, in occasione del rinnovo contrattuale
hanno indetto, giustamente, una serie di agitazioni sindacali contro
l’inclusione selvaggia del “precariato” nel contratto.
Infatti, con l’introduzione del D.Lgs. n.276/2003 (la fatidica
Legge Biagi-Maroni!!), sparito l’ultimo baluardo del “contratto
a termine” di cui all’art.3 del ccnlg scaduto, gli Editori
propongono che spariscano dal collettivo le ipotesi residuali di contratti
di lavoro che garantivano, in qualche modo, il rispetto della professionalità
del giornalista e, soprattutto, allontanavano lo spettro della disoccupazione
o della sottooccupazione.
Senonchè, la “lunga storia del precariato giornalistico”
- nella trentennale esperienza delle tante controversie di lavoro
giornalistico e delle tante sentenze di tutta la Magistratura del
Lavoro - risale agli anni ’70. Allora i così detti “precari”
erano tanti e si chiamavano, meglio: venivano chiamati dagli Editori
“collaboratori saltuari esterni”, ma del “saltuario”
avevano soltanto che, spesso, “saltavano il pranzo” e
dell’”esterno” che, in pratica, lavoravano, molto
spesso, all’interno delle redazioni (ma allora erano tutti “uffici
di corrispondenza”!!! secondo la nomenclatura usata dagli Editori),
dalle quali venivano periodicamente estromessi in occasione di “visite
dei Direttori Amministrativi o Politici o di Capo redattori”
inviati con il preciso compito di “cacciarli”. Ma, poi,
passata la tempesta, tutto ritornava nella “norma”, ed
i “collaboratori saltuari esterni tornavano in redazione”.
Ma, a tutelare le posizioni di “vero lavoro nero” dei
detti “collaboratori saltuari esterni”, dagli anni ’80
si è avuta l’opera meritoria degli Ordini Regionali dei
Giornalisti, ed in particolare dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.
In virtù proprio dei poteri conferiti agli Ordini Regionali
dagli artt.11 lett. a) e b) L. 3.2.1963 n.69, D.P.R. n.115/1965 e
successive modifiche e, successivamente, dall’art.3, comma 2°
D.P.R. 21 settembre 1993 n.384, l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo
ha sempre accolto - previa acquisizione di ampia documentazione probatoria
e di ampia e completa istruttoria testimoniale - moltissime domande
di iscrizione al Registro dei Praticanti, proprio di quei collaboratori,
così detti saltuari, che, per svariati anni avevano, ed hanno,
svolto mansioni di giornalisti redattori all’interno di redazioni
ed uffici periferici o presso Emittenti televisive locali. In applicazione,
poi, delle citate disposizioni, hanno anche provveduto alla “retrodatazione”
della iscrizione alla data dell’effettivo inizio dell’attività
giornalistica ( già di fatto “redazionale” o da
“redattore”), ammettendo, così, i nuovi iscritti
d’ufficio (perché sistematicamente i Direttori responsabili
hanno sempre rifiutato la certificazione dell’eseguito praticantato),
alla prima sessione degli esami di idoneità professionale.
Alla azione del Consiglio regionale dei Giornalisti d’Abruzzo
(e di tutti gli altri Consigli Regionali), si è, molto spesso,
affiancata quella della Magistratura del Lavoro che, non soltanto
ha riconosciuto, a tutto campo, l’esistenza di rapporti di lavoro
subordinato giornalistico, condannando le Editrici al pagamento delle
spettanze dovute in applicazione dei ccnlg, ma anche ha provveduto
alla reintegra nel posto di lavoro dei collaboratori, iscritti all’(unico)
Albo Professionale. La legittimità e validità di tali
rapporti di lavoro ai fini della reintegra è stata valutata
dalla magistratura del Lavoro in virtù ed applicazione degli
artt.1, 26 e 45 della legge professionale e dell’art.36 del
ccnlg, che ha parificato la posizione normativa ed economica del giornalista
pubblicista, in esclusiva professionale ed a tempo pieno, a quella
del redattore giornalista professionista.
Equiparazione ancor più necessaria e ribadita dalle richieste
del sindacato in occasione del rinnovo del contratto. debbono, così,
essere eliminate le ultime barriere relative alla diffusa opinione
di una discriminazione professionale (di solito il “pubblicista”
non è considerato un giornalista, cioè un individuo
che svolge la professione di giornalista), sia quelle legali e contrattuali,
in presenza di giornalisti pubblicisti che svolgono esclusivamente
la professione di giornalista.
Tali giornalisti, che hanno legittimamente (e non abusivamente) svolto
la professione di giornalista, perché iscritti all’UNICO
ALBO DEI GIORNALISTI - ELENCO PUBBLICISTI, che hanno, successivamente
ed in costanza di rapporto di lavoro, ottenuto la iscrizione e retrodatazione
al Registro dei Praticanti (in applicazione dell’art.36, I°
e II° comma ccnlg e dell’art.3, II° comma D.P.R. n.384/93),
e che hanno ottenuto una decisione dal Giudice del Lavoro, di reintegra
nel posto di lavoro con le mansioni di redattori, RISCHIANO - per
effetto di una errata interpretazione giurisprudenziale della Corte
di Cassazione, che tende, assurdamente, a riconoscere tre Albi (“l’Albo
dei giornalisti professionisti”, quello “dei giornalisti
pubblicisti” e quello “dei praticanti”, ritenendo
la violazione dell’art.45 della legge professionale e la nullità
del rapporto da parte dei redattori giornalisti pubblicisti), ripetutamente
segnalata dal sottoscritto, sia con missive alla FNSI ed al Consiglio
Nazionale dell’Ordine, sia in occasione di un suo intervento
presso la Consulta del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali
tenutasi alla fine di luglio 2005 a Pescara - DI ESSERE DEFINITIVAMENTE
ESTROMESSI DALLE AZIENDE EDITRICI E DI RESTARE DISOCCUPATI, con la
sola speranza… di assunzioni a… termine, ove residui tale
normativa, oppure di contratti di inserimento, o di lavoro intermittente
o di somministrazione del lavoro, che rappresentano una ulteriore
forma di “precariato giornalistico”. Ed andranno ad ingrossare,
ancor più, gli elenchi dei disoccupati. Il richiesto intervento
di tutte le Associazioni sindacali giornalistiche, del Consiglio Nazionale
e dei Consigli Regionali, presso l’Autorità Giudiziaria
a livello di Procure della Repubblica regionali e nazionale è
urgente ed indilazionabile, anche al fine di non rendere vana ed inutile
la quotidiana attività - a livello Istituzionale - di iscrizione
e retrodatazione al Registro dei praticanti, da parte dei Consigli
Regionali ed Interregionali e del Consiglio Nazionale, del su citato
stuolo di “collaboratori saltuari esterni” che - nonostante
la trentennale massiccia giurisprudenza del tutto negativa per gli
Editori - ancor oggi continuano ad essere “sfruttati”
(anche con tentativi di “contratti a progetto”!!), svolgendo
mansioni redazionali, ricevendo compensi del tutto infimi!!
Ringraziando
per l’attenzione.
Pescara,
21 dicembre 2007