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LA LUNGA STORIA DEL “PRECARIATO GIORNALISTICO”

La F.N.S.I. e le Associazioni di Stampa Regionali, in occasione del rinnovo contrattuale hanno indetto, giustamente, una serie di agitazioni sindacali contro l’inclusione selvaggia del “precariato” nel contratto. Infatti, con l’introduzione del D.Lgs. n.276/2003 (la fatidica Legge Biagi-Maroni!!), sparito l’ultimo baluardo del “contratto a termine” di cui all’art.3 del ccnlg scaduto, gli Editori propongono che spariscano dal collettivo le ipotesi residuali di contratti di lavoro che garantivano, in qualche modo, il rispetto della professionalità del giornalista e, soprattutto, allontanavano lo spettro della disoccupazione o della sottooccupazione.
Senonchè, la “lunga storia del precariato giornalistico” - nella trentennale esperienza delle tante controversie di lavoro giornalistico e delle tante sentenze di tutta la Magistratura del Lavoro - risale agli anni ’70. Allora i così detti “precari” erano tanti e si chiamavano, meglio: venivano chiamati dagli Editori “collaboratori saltuari esterni”, ma del “saltuario” avevano soltanto che, spesso, “saltavano il pranzo” e dell’”esterno” che, in pratica, lavoravano, molto spesso, all’interno delle redazioni (ma allora erano tutti “uffici di corrispondenza”!!! secondo la nomenclatura usata dagli Editori), dalle quali venivano periodicamente estromessi in occasione di “visite dei Direttori Amministrativi o Politici o di Capo redattori” inviati con il preciso compito di “cacciarli”. Ma, poi, passata la tempesta, tutto ritornava nella “norma”, ed i “collaboratori saltuari esterni tornavano in redazione”.
Ma, a tutelare le posizioni di “vero lavoro nero” dei detti “collaboratori saltuari esterni”, dagli anni ’80 si è avuta l’opera meritoria degli Ordini Regionali dei Giornalisti, ed in particolare dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.
In virtù proprio dei poteri conferiti agli Ordini Regionali dagli artt.11 lett. a) e b) L. 3.2.1963 n.69, D.P.R. n.115/1965 e successive modifiche e, successivamente, dall’art.3, comma 2° D.P.R. 21 settembre 1993 n.384, l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ha sempre accolto - previa acquisizione di ampia documentazione probatoria e di ampia e completa istruttoria testimoniale - moltissime domande di iscrizione al Registro dei Praticanti, proprio di quei collaboratori, così detti saltuari, che, per svariati anni avevano, ed hanno, svolto mansioni di giornalisti redattori all’interno di redazioni ed uffici periferici o presso Emittenti televisive locali. In applicazione, poi, delle citate disposizioni, hanno anche provveduto alla “retrodatazione” della iscrizione alla data dell’effettivo inizio dell’attività giornalistica ( già di fatto “redazionale” o da “redattore”), ammettendo, così, i nuovi iscritti d’ufficio (perché sistematicamente i Direttori responsabili hanno sempre rifiutato la certificazione dell’eseguito praticantato), alla prima sessione degli esami di idoneità professionale.
Alla azione del Consiglio regionale dei Giornalisti d’Abruzzo (e di tutti gli altri Consigli Regionali), si è, molto spesso, affiancata quella della Magistratura del Lavoro che, non soltanto ha riconosciuto, a tutto campo, l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato giornalistico, condannando le Editrici al pagamento delle spettanze dovute in applicazione dei ccnlg, ma anche ha provveduto alla reintegra nel posto di lavoro dei collaboratori, iscritti all’(unico) Albo Professionale. La legittimità e validità di tali rapporti di lavoro ai fini della reintegra è stata valutata dalla magistratura del Lavoro in virtù ed applicazione degli artt.1, 26 e 45 della legge professionale e dell’art.36 del ccnlg, che ha parificato la posizione normativa ed economica del giornalista pubblicista, in esclusiva professionale ed a tempo pieno, a quella del redattore giornalista professionista.
Equiparazione ancor più necessaria e ribadita dalle richieste del sindacato in occasione del rinnovo del contratto. debbono, così, essere eliminate le ultime barriere relative alla diffusa opinione di una discriminazione professionale (di solito il “pubblicista” non è considerato un giornalista, cioè un individuo che svolge la professione di giornalista), sia quelle legali e contrattuali, in presenza di giornalisti pubblicisti che svolgono esclusivamente la professione di giornalista.
Tali giornalisti, che hanno legittimamente (e non abusivamente) svolto la professione di giornalista, perché iscritti all’UNICO ALBO DEI GIORNALISTI - ELENCO PUBBLICISTI, che hanno, successivamente ed in costanza di rapporto di lavoro, ottenuto la iscrizione e retrodatazione al Registro dei Praticanti (in applicazione dell’art.36, I° e II° comma ccnlg e dell’art.3, II° comma D.P.R. n.384/93), e che hanno ottenuto una decisione dal Giudice del Lavoro, di reintegra nel posto di lavoro con le mansioni di redattori, RISCHIANO - per effetto di una errata interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che tende, assurdamente, a riconoscere tre Albi (“l’Albo dei giornalisti professionisti”, quello “dei giornalisti pubblicisti” e quello “dei praticanti”, ritenendo la violazione dell’art.45 della legge professionale e la nullità del rapporto da parte dei redattori giornalisti pubblicisti), ripetutamente segnalata dal sottoscritto, sia con missive alla FNSI ed al Consiglio Nazionale dell’Ordine, sia in occasione di un suo intervento presso la Consulta del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali tenutasi alla fine di luglio 2005 a Pescara - DI ESSERE DEFINITIVAMENTE ESTROMESSI DALLE AZIENDE EDITRICI E DI RESTARE DISOCCUPATI, con la sola speranza… di assunzioni a… termine, ove residui tale normativa, oppure di contratti di inserimento, o di lavoro intermittente o di somministrazione del lavoro, che rappresentano una ulteriore forma di “precariato giornalistico”. Ed andranno ad ingrossare, ancor più, gli elenchi dei disoccupati. Il richiesto intervento di tutte le Associazioni sindacali giornalistiche, del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali, presso l’Autorità Giudiziaria a livello di Procure della Repubblica regionali e nazionale è urgente ed indilazionabile, anche al fine di non rendere vana ed inutile la quotidiana attività - a livello Istituzionale - di iscrizione e retrodatazione al Registro dei praticanti, da parte dei Consigli Regionali ed Interregionali e del Consiglio Nazionale, del su citato stuolo di “collaboratori saltuari esterni” che - nonostante la trentennale massiccia giurisprudenza del tutto negativa per gli Editori - ancor oggi continuano ad essere “sfruttati” (anche con tentativi di “contratti a progetto”!!), svolgendo mansioni redazionali, ricevendo compensi del tutto infimi!!

Ringraziando per l’attenzione.

Pescara, 21 dicembre 2007






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