Oggetto:
errata interpretazione dell’art. 45 della Legge sull’Ordinamento
della Professione di Giornalista da parte della Cassazione
Alla Agenzia ASTRA
Chiedo ospitalità sul vostro sito Web, sapendo di trovare ascolto,
trattandosi di una Cooperativa di giornalisti che hanno nell’attività
giornalistica l’unica fonte di reddito.
L’ultima sentenza della Cassazione n. 23472 del 12 novembre
1997, ha “sbattuto fuori” definitivamente la Vs collega
professionista Monica di Fabio che era stata reintegrata nel posto
di lavoro presso la redazione di Pescara de “il Messaggero”,
dalla Corte d’Appello di L’Aquila e riassunta in servizio
nel luglio del 2002 presso la redazione di Latina.
La Cassazione ha deciso in tal senso - ancora una volta fornendo una
interpretazione del tutto errata delle disposizioni della Legge sull’Ordinamento
della Professione di Giornalista - ritenendo la nullità del
rapporto di lavoro per essere Monica di Fabio soltanto iscritta all’Albo-Elenco
Pubblicisti, all’epoca del rapporto. ribadendo che per essere
“redattore”, e, quindi, soggetto di un rapporto di lavoro
subordinato valido, occorra la iscrizione all’”Albo dei
giornalisti professionisti”!!
Il sottoscritto da circa dieci anni a questa parte - peraltro confortato
da una massiccia giurisprudenza dei Giudici di Merito(Tribunali e
Corti di Appello in sede di Magistratura del Lavoro; cfr. da ultimo
sentenze nn. 670 e 671 del Tribunale di Teramo Giudice del Lavoro
del 26 luglio 2007- Bonnici/Il Messaggero e Falciatano/Il Messaggero)
- va appunto sostenendo che la Corte di Cassazione effettua una interpretazione
illegittima dell’art. 45 della detta legge, nella parte della
motivazione in cui afferma che, quando la norma parla di “Albo
Professionale” debba farsi riferimento soltanto al
giornalista iscritto “nell’Elenco Professionisti”.
Tale interpretazione è in contrasto proprio con l’art.
26 della Legge laddove è stabilito che “ Presso
ogni Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale è
istituito l’albo dei giornalisti che hanno la loro residenza
nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L’ALBO
E’ RIPARTITO IN DUE ELENCHI, L’UNO DEI PROFESSIONISTI
L’ALTRO DEI PUBBLICISTI”.
Proprio in sede di discussione dinanzi alla Cassazione, ho fatto più
volte riferimento alla sentenza n. 98 del 10.7.1968 della Corte Costituzionale
- che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo
comma dell’art. 46 della legge professionale limitatamente alla
parte in cui escludeva che il direttore ed il vice direttore responsabile
di un quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo
comma dell’art. 34 delle legge medesima, potesse essere iscritto
nell’Elenco dei Pubblicisti - più volte ribadendo che
se, secondo la Consulta, il direttore responsabile di un quotidiano
può essere legittimamente un giornalista iscritto all’(Unico)
Albo dei giornalisti - Elenco Pubblicisti, a maggior ragione un semplice
redattore( che da quel Direttore pubblicista prende ordini, disposizioni
e sanzioni) può essere un giornalista iscritto nell’Albo-Elenco
Pubblicisti.
Ho anche chiesto ai Giudici della Corte di poter leggere insieme gli
artt. 1,26 e 45 delle legge, onde rilevare dalla loro lettura l’Unicità
dell’Albo dei Giornalisti, ma mi è stato risposto che
“la Corte conosce la legge”.
Ho anche chiesto la rimessione dei procedimenti o alle Sezioni Unite,
per la risoluzione di una questione di grave importanza, oppure alla
Corte Costituzionale per manifesta illegittimità costituzionale
della su detta interpretazione. Facendo riferimento specifico, ad
esempio, tra le tante sentenze, a quella del Tribunale di
Massa Carrara del 4 maggio 2000 n. 5 in controversia Rimmaudo C /
Finegil Editoriale S.p.A., laddove, appunto, dopo una esatta
ricognizione ed interpretazione proprio dei citati artt. 1,26 e 45
della legge professionale, si legge che: “ Sarebbe costituzionalmente
illegittima una discriminazione tra giornalisti c.d. professionisti
e giornalisti c.d. pubblicisti tale da comportare la sanzione della
nullità del rapporto di lavoro giornalistico posto in essere
da un editore con un giornalista adibito a mansioni redazionali, solo
perché quest’ultimo è iscritto in un elenco anziché
in un altro elenco del medesimo unico albo che la legge istitutiva
(3.2.1963 n. 69) ha definito, come si è detto, in modo unitario,
chiaro e univoco <ordinamento della professione di giornalista>
Ne consegue giuridicamente che con l’iscrizione all’Albo,
il prestatore di attività giornalistica acquisisce lo status
di giornalista la cui attività è protetta e non consente
discriminazioni irragionevoli e in contrasto con gli inviolabili valori
sanciti dalla costituzione tra i quali anche il diritto al lavoro
e alla dignità professionale”.
Ma tutte le istanze in tal senso, sono state respinte, come anche
si evince dalla motivazione della sentenza Di Fabio.
Ho sempre, più volte, insistito perché la Corte facesse
applicazione dell’art. 36 del ccnlg che equipara - come ogni
giornalista oggi sa - il pubblicista in esclusiva ed a tempo pieno(orario
di massima di 36 ore settimanali presso un redazione decentrata),
al professionista redattore sia da un punto di vista normativo che
economico. Infatti, tutti i giornalisti pubblicisti, da me assistiti
anche dinanzi ai Consigli Regionali e Nazionale dei Giornalisti, hanno
ottenuto l’iscrizione e retrodatazione al registro dei praticanti
dai su detti Consigli, proprio in applicazione della disposizione
dell’art. 36 che, al secondo comma e nella nota a verbale, sancisce
il rilascio della certificazione professionale a carico dell’Editore
e, in caso di inadempienza, da parte dei Consigli regionali e Nazionale.
Ma la Corte ha respinto anche tale domanda - sempre formulata e ribadita
fin dal giudizio di merito di primo grado - con una interpretazione
del tutto erronea, sostenendo che il contratto collettivo non può
modificare la legge. Senonchè - contrariamente all’assunto
della Cassazione, ribadito nella motivazione della sentenza di Fabio,
- la Legge sull’Ordinamento professionale nulla dice in proposito,
circa il divieto dell’esercizio delle mansioni di redattore
e della nullità del rapporto di lavoro del pubblicista redattore;
al contrario, stabilisce l’unicità dell’Albo Professionale.
Dunque: il quadro normativo, cui fa costante riferimento tutta la
Giurisprudenza dei Giudici del Lavoro(Tribunali e Corti d’Appello)
di tutta Italia, è, irrevocabilmente, il seguente:
= l’art. 45 della Legge 3.2.1963 n 69( sotto il Capo III del
Titolo II, intestato “ Dell’esercizio della professione
di giornalista”), intitolato “Esercizio della professione”,
stabilisce che: Nessuno può assumere il titolo
né esercitare la professione di giornalista, SE NON E’
ISCRITTO NELL’ALBO PROFESSIONALE”. Se la
parole hanno un senso, “Albo Professionale”, non è,
come erroneamente affermato dalla Cassazione nella motivazione della
sentenza Di Fabio, il solo Elenco dei Professionisti, o, peggio ancora,
“l’Albo dei Giornalisti Professionisti”(che non
esiste), bensì l’Unico Albo dei Giornalisti Italiani,
suddiviso in Elenco Professionisti ed Elenco Pubblicisti(
come stabilisce l’art. 26 della legge professionale);
= la sentenza n. 98 del 10.7.1968 della Corte Costituzionale, che,
come visto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.
46 della Legge 3.2.1963 n. 69 nella parte in cui escludeva che il
giornalista iscritto all’Albo-Elenco Pubblicisti potesse rivestire
l’incarico di direttore e vice direttore responsabile di un
quotidiano o di un periodico o di agenzia di stampa. Invero, la Corte
Costituzionale ha proprio rimosso l’unica disposizione della
legge che operava una sorta di discriminazione tra i due status;
= l’art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico
che al I° comma stabilisce:” Ai pubblicisti
che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano
opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica
il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti
di cui al I° comma dell’art. 1 del presente contratto”.
Tale disposizione appare direttamente vincolante tra le parti per
l’iscrizione dei giornalisti e degli editori alle rispettive
associazioni di categoria (Fnsi e Fieg) firmatarie del contratto collettivo;
= l’art. 76 della Legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria
del 2001) che ha ulteriormente ampliato la competenza istituzionale
dell’I.N.P.G.I., stabilendo che l’Istituto provveda ad
assicurare, a decorrere dell’1.1.2001, anche i giornalisti iscritti
nell’Elenco dei Pubblicisti che non abbiano optato entro il
30.6.2001 per il mantenimento della propria posizione contributiva
presso l’Inps.
A fronte di tale quadro normativo, applicato senza remore dalla massiccia
giurisprudenza dei Giudici del Lavoro Italiani (a fronte delle rivendicazioni
di giornalisti pubblicisti ad oggetto proprio il trattamento normativo
ed economico del giornalista professionista, in possesso dell’iscrizione
e retrodatazione nel registro dei praticanti, operata “d’ufficio
e d’autorità” dagli Ordini professionali regionali,e
della conseguita prova di abilitazione professionale) si va oggi consolidando
l’erronea interpretazione della Cassazione Sezione Lavoro, che
tende ad istituire un nuovo Ordinamento della professione di giornalista,
distinguendo, addirittura, tre Albi: “l’Albo dei Giornalisti
Professionisti”, “l’Albo dei giornalisti pubblicisti”
e “l’Albo dei praticanti giornalisti”,(per questi
ultimi l’errore è macroscopico non esistendo l’Albo
bensì il REGISTRO DEI PRATICANTI e non essendo questi ultimi
ancora appartenenti all’Albo Professionale) e ritenendo addirittura
- come si legge nella sentenza Di Fabio - che il pubblicista che svolga
l’attività di redattore svolga un esercizio abusivo della
professione!!
Il rinsaldarsi di tale erronea interpretazione rischia di far nascere
una sorta di precariato giornalistico iussu judicis,
in una perversa alternanza che vede i giornalisti pubblicisti-professionisti,
iscritti all’Albo d’ufficio dai Consigli Regionali, riconosciuti
redattori e reintegrati nel posto di lavoro da Tribunali e Corti d’Appello
Italiani, riassunti in servizio dagli Editori, ma poi, alla fine,
definitivamente estromessi dal posto di lavoro per
decisione della Cassazione( cui il solerte editore si adegua immediatamente).
Si formerà, così, una lunga teoria di giornalisti professionisti
disoccupati e depressi, alla ricerca affannosa di un posto di lavoro,
senza prospettive per il futuro, mentre gli Editori continueranno
ad usare i così detti “collaboratori esterni” pubblicisti,
quali “redattori“ di fatto, ben consapevoli di potersene
liberare (in caso di vertenza e sentenza di reintegra) ricorrendo
alla Cassazione per far annullare il rapporto di lavoro.
In definitiva, appare auspicabile l’intervento del legislatore
in sede di “interpretazione autentica” degli artt. 1,26
e 45 della Legge 3.2.1963 n. 69.